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Sunday, July 06, 2008 ..:: Opere complete » I rintocchi del mezzodì » Il verdetto ::.. Register  Login

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IL VERDETTO

 

 

 

 

Trascorsa a un dipresso un’ora, durante la quale aleggia in aula un silenzio sepolcrale, inframmezzato da fuggevoli risolini ed inquietanti sussurri all’indirizzo dell’imputato che, finito prono a terra per effetto dell’ennesimo raptus di furia, si dibatte come una falena prossima all’epilogo, un sinistro scampanellio si propaga nell’aria ormai povera di ossigeno.

Subito dopo il Giudice Supremo, con un dattiloscritto in mano, irrompe nella stanzucola similmente al falco che, piombando dal cielo con l’istantaneità del lampo, adunghia l’ignara preda.

Zace, sempre più cianotico per la montante dispnea e con gli occhi già fuori dalle orbite, è atterrito e quasi uscito di senno. Il Quinto poliziotto, percependone lo stato, di propria iniziativa lo solleva e lo pianta in posizione eretta.

Il Giudice, restando all’impiedi, enuncia il verdetto con voce risoluta.

 

 

 

TRIBUNALE DI ***

 

In nome del Popolo Sovrano e in virtù dei poteri concessi dall’Autorità Giudiziaria Speciale per le Questioni Penali e Civili,

 

Questa Corte di Giustizia

 

alla luce delle irrefragabili risultanze investigative ed emergenze processuali; rilevata in particolar modo l’assoluta preponderanza ed univoca convergenza dei riscontri probatori dell’accusa;

appurata la consequenziale mendacità dell’indiziato/imputato nella fase inquisitoria come in quella dibattimentale, pronuncia, dandone contestuale lettura, la seguente

 

SENTENZA PENALE

 

nel giudizio promosso avverso Italo Zace, nato a Buenos Aires il 3 marzo 1960 e residente in *** in via del Sasso n. 12.

 

L’imputato, per il dettato congiunto degli artt. 50, 5° comma, lettera d) e 566 c.p., è riconosciuto colpevole di attentato aggravato alla pubblica incolumità.

 

Zace scuote la testa desolato; un debole brusio di approvazione si leva dal crocchio dei testimoni.

 

In base agli artt. 40, 41, 66, 2° e 4° comma, e 208 c.p. è riconosciuto colpevole di truffa pluriaggravata in danno dei sig.ri Riccardo Ghiglia, Quirino Strozzi e Girolamo Marangoni, nonché del mobilificio “Socchi & Zeccagni Design”.

 

Zace singulta; il Procuratore sogghigna; il brusio dell’occasionale platea si intensifica.

 

Per il combinato disposto dell’art 11 Legge sui titoli di credito e degli artt. 40, 41 e 55, 3° comma, c.p. è riconosciuto colpevole di emissione pluriaggravata di assegni senza provvista.

 

L’imputato si sforza invano di domare le lacrime; il Procuratore è un astro sfolgorante che si inerpica fra le striature discontinue di nubi eburnee; il parlottio dei presenti si evolve in assillante cicaleccio.

 

Visti gli artt. 40, 41, 58, 1° comma, 356, 358 e 359 c.p. è riconosciuto colpevole dei reati pluriaggravati di calunnia, oltraggio e resistenza a pubblici ufficiali.

 

Zace si arrende al pianto, sfiduciato; nelle iridi glauche del Procuratore balenano inesauribili guizzi di giubilo; il pubblico rumoreggia; il Giudice, con un moto del mento, fa segno al questurino di zittire tutti. Costui ristabilisce prontamente la calma battendo due volte le mani.

 

In applicazione dell’art. 297 c.p. è riconosciuto colpevole di istigazione a delinquere.

 

Zace esala, attraverso il bavaglio, un gemito soffocato di disperazione; il Procuratore è ormai in visibilio; gli astanti raffrenano a stento l’esultanza.

 

In ottemperanza agli artt. 420 e 440 c.p. è riconosciuto colpevole di false dichiarazioni rese dinanzi agli organi di polizia e di mendacità nel processo.

 

L’imputato, sentendosi mancare, si sorregge aggrappandosi al sorvegliante, che si ritrae schifiltoso.

 

Giusta l’espresso tenore dell’art. 35-quater Legge di tutela e valorizzazione di arti, mestieri e professioni e dell’art. 656 c.p. è riconosciuto colpevole di esercizio abusivo della professione di perito elettrotecnico.

 

Zace, travolto da un furioso scatto di nervi, si dimena come un ossesso, cacciando incomprensibili grugniti e mugolii di rabbiosa protesta mista a impotente sofferenza. Un’occhiataccia del Giudice fa sì che la guardia s’incarichi di imprigionare il reo in una camicia di forza e di tenerlo fermo. Un mormorio dal fondo dell’aula denota il beneplacito degli spettatori.

 

A norma degli artt. 60, 7° comma, 263 e 449 c.p. è riconosciuto colpevole di diffamazione aggravata dell’esimio Procuratore prof. Manlio Ribaldi e di diffamazione semplice del cav. Riccardo Ghiglia e dell’avv. Oreste Salvini, nonché, per effetto degli artt. 46 e 500 c.p., di minaccia aggravata nei confronti di quest’ultimo.

 

Zace riprende a singhiozzare; il Procuratore gongola.

 

Ai sensi degli artt. 40, 60, 6° comma, e 445 s. c.p. è riconosciuto colpevole di oltraggio pluriaggravato alla Corte e di intralcio alla giustizia.

 

L’imputato rimane inerte; il Procuratore si gira smagliante verso gli ascoltatori.

 

Sulla scorta degli artt. 14 ss. Disciplina delle sostanze proibite è riconosciuto colpevole di acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti.

 

Zace impallidisce; l’ego del Procuratore, giunto allo zenit, appare assumere consistenza materiale.

 

Per quanto concerne, invece, il reato di somministrazione di sostanze stupefacenti alla sig.ra Sonia Mestroni, al fine di indurla al soddisfacimento delle di lui obbrobriose pulsioni, questa Corte di Giustizia non ritiene pienamente raggiunta la prova richiesta dall’art. 35 c.p.p., di talché, in ossequio al canone “Latius est impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnari”, giudica il soggetto incriminato, allo stato degli atti, innocente.

 

Zace emette un lieve sospiro di consolazione; il Procuratore sprigiona imperturbabilità, al pari dell’avvoltoio planante verso la putrescente carcassa d’una carogna.

 

Verificata la dolosità e la gravità dei delitti per i quali si è dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza dell’accusato;

considerata la rimarchevole entità dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali procurati a organi giurisdizionali e di polizia, a persone fisiche e giuridiche, come pure alla collettività tutta;

applicati l’incremento di pena di un quarto, prescritto dall’art. 74 c.p. per il concorso formale e materiale di reati, nonché l’ulteriore aumento di pena di due terzi, sancito dall’art. 75 c.p. per il concorso di più circostanze aggravanti nel reato;

vista la pena comminata dall’art. 80 c.p. per la tendenza a delinquere;

vagliata, in ultima analisi, la personalità altamente criminale e la specifica pericolosità sociale dell’imputato, nel rispetto dei parametri stabiliti dagli artt. 85 ss. c.p.,

Questa Corte di Giustizia

condanna Italo Zace alla pena capitale.

 

Il condannato, già al limite della sopportazione, perde conoscenza e si accascia, annientato. Il Quinto poliziotto, senza indugio, lo rialza di peso e lo fa tornare in sé con un brutale scrollone. Frattanto il Procuratore approva la decisione annuendo col capo e l’uditorio erompe in un festoso bisbiglìo generale.

 

La pena verrà eseguita a mezzo decapitazione (Zace trasalisce) alle ore 12,00 del 19 novembre 1996 dal pubblico ufficiale iscritto negli elenchi istituiti dall’art. 1 Legge sugli ausiliari giudiziari e sorteggiato ex art. 2 della stessa Legge.

Questa Corte di Giustizia, in osservanza dell’art. 7, 5° comma, Testo Unico in materia fiscale, impone all’imputato il pagamento di lire tredici milioni per aver provocato, con la sua condotta antigiuridica, una consistente contrazione del gettito tributario.

Inoltre, così come statuito dall’art. 132 c.p.p., dichiara la decadenza dal beneficio del termine per il versamento dell’ammenda inflittagli per violazione dell’art. 47 Decreto Ministeriale sulla conduzione dei veicoli.

Infine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 100 ss. c.p.p., condanna l’imputato alla corresponsione delle spese di onorario e di giudizio ed al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, inferti al mobilificio “Socchi & Zeccagni Design” e al “Banco di Credito Industriale”, nonché alla categoria degli elettrotecnici e ai sig.ri Riccardo Ghiglia, Quirino Strozzi e Girolamo Marangoni, oltre che al ristoro dei danni non patrimoniali arrecati a questa stessa Corte, all’esimio Procuratore prof. Manlio Ribaldi, agli agenti di polizia oltraggiati e calunniati e al difensore d’ufficio avv. Oreste Salvini.

Al computo dei danni provvederà il Perito Contabile da designarsi da parte del Sig. Procuratore, conformemente ai dettami dell’art. 13 Legge sugli ausiliari giudiziari, entro il 21 novembre p.v. ore 12,00. Nel tempo di sette giorni dalla designazione il succitato Perito determinerà, in scienza e coscienza, l’esatto ammontare dei danni apportati dal reo, comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo, per avviare dappoi, sotto la supervisione del Sig. Procuratore, la procedura di subasta dei beni mobili e immobili di proprietà del condannato o comunque a lui riconducibili, digià sottoposti dall’Ufficio dell’Accusa a sequestro conservativo. Qualora il ricavato della vendita giudiziaria non dovesse essere bastevole a conseguire l’integrale soddisfazione dei danneggiati, il Perito Contabile agirà secondo i criteri di preferenza di cui all’art. 14, 2° comma, Legge sugli ausiliari giudiziari.

criteri di preferenza di cui all’art. 14, 2° comma, Legge sugli ausiliari giudiziari.

Come previsto dall’art. 15 del Decreto Presidenziale istitutivo dell’Autorità Giudiziaria Speciale per le Questioni Penali e Civili, la sentenza emanata da Questa Corte di Giustizia è definitiva e, pertanto, immediatamente esecutiva dal momento della lettura all’imputato.

Così deciso in ***, addì 19 novembre 1996

 

IL GIUDICE SUPREMO

chiar.mo prof. Luigi Eusebio Notarbartolo


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